Statuto dell’Associazione Italiana
di Public History – AIPH – Associazione di Promozione Sociale
(approvato il 29 dicembre 2021; ; modificato il 22 luglio 2024)
Premessa
Un gruppo di studiosi, raccogliendo l’invito della Giunta centrale per gli studi storici e della International Federation for Public History, si costituisce in associazione per favorire la riflessione sulla public history come oggetto di studio e di pratiche. Li accomuna il desiderio di confrontare le diverse accezioni che sono date alla disciplina per definirne uno statuto scientifico e i suoi rapporti con la storia anche in relazione a quanto avviene in altri paesi.
Art. 1
E’ costituita a tempo indeterminato un’associazione culturale denominata: Associazione italiana di Public History (AIPH) Associazione di Promozione Sociale, con lo scopo dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà. La denominazione è: AIPH – Associazione di Promozione Sociale – con sede legale presso la Domus Mazziniana Via Giuseppe Mazzini, 71, 56125 Pisa PI. La segreteria dell’associazione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo conformemente alle esigenze organizzative.
Art. 2
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
Suo scopo è realizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dall’art.5, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n.117/2017. In particolare, promuovere la Public History in Italia e la sua valorizzazione nell’ambito scientifico, accademico, civile. Momenti fondamentali di tale attività sono l’ampia diffusione di ogni informazione riguardante l’insegnamento e la pratica della disciplina, l’organizzazione e gli esiti della ricerca nonché il dibattito tra i cultori della stessa e, in generale, la promozione delle attività di Public History in Italia
Strumenti essenziali dell’attività sociale sono la preparazione di un Convegno annuale, la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, siano essi informatici o cartacei, e attraverso i vari canali mediatici che saranno ritenuti utili allo scopo oltre che la preparazione di eventi e di attività di Public History sul campo come la progettazione e realizzazione di musei, le mostre, le rievocazioni storiche, le performance teatrali, le narrazioni storiche, la creazioni di materiali audiovisivi, le consulenze storiche, la collaborazione con i media, ecc..
Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:
- la promozione di convegni e ricerche;
- l’organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico;
- la promozione di iniziative per una formazione universitaria nel campo della PH
- la partecipazione alle attività della International Federation of Public History (IFPH)
- l’organizzazione di eventi in presenza e on line
- la realizzazione, la promozione e/o collaborazione e partecipazione alla realizzazione di prodotti culturali a stampa, cinematografici, televisivi, multimediali
- la promozione di concorsi a premi per l’emersione di “best practices”
È precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al presente articolo, salve quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3
Possono essere soci previa approvazione del Consiglio Direttivo, tutti coloro che a vario titolo si riconoscono nelle finalità dell’associazione e pagano la quota associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. È ammessa l’associazione di istituzioni che non potranno però rivestire cariche sociali.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell’associazione documentandole;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 4
La quota di iscrizione e quella annuale di associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota dopo due consecutivi solleciti comporta la decadenza dalla qualità di socio.
Art. 5
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Comitato Scientifico
Art. 6
L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel libro degli associati e che abbiano versato regolarmente le quote associative.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di due altri associati.
Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno terzo dei soci. In questo caso l’Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua mediante lettera (o e-mail) da inviarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione anche nel caso di assemblee straordinarie. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci, in proprio e per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto per la quale sono necessari i due terzi dei votanti o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 7
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea può essere svolta anche con l’utilizzo di mezzi di videocomunicazione salvo poter accertare da parte del Presidente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante; è ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri oltre al Presidente dell’associazione, comunque da un numero minimo non inferiore a 5.
I membri sono nominati dall’Assemblea dei soci e durano in carica tre anni. In prima applicazione l’elezione del Presidente, del consiglio direttivo e la durata delle cariche saranno regolate dalle norme transitorie e finali.
Tali norme stabiliscono una durata delle cariche iniziali tale da dar luogo, in progresso di tempo, ad un rinnovo annuale parziale del CD, attraverso una elezione di una quota di consiglieri ad ogni assemblea annuale.
I consiglieri alla scadenza del loro mandato triennale sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Nel caso di consiglieri eletti per due trienni consecutivi, per un biennio successivo possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo a titolo consultivo. Possono altresì ripresentare la loro candidatura dopo almeno un anno dalla cessazione del loro precedente mandato.
Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, subentrerà il primo dei non eletti.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea ordinaria annuale. Sarà accettato il voto elettronico, predisposto dal Consiglio Direttivo.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il consiglio direttivo nomina un comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno.
Il comitato elettorale stabilisce quanti siano anno per anno i membri del CD da eleggere, in modo che in ogni caso il numero dei consiglieri in carica sia quello previsto dall’art. 8.
Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, da scegliere tra i soci, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno 5 soci. Ogni socio può presentare una sola candidatura. Ciascun socio potrà votare indicando un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei posti eleggibili. Le istituzioni che sono socio dell’Associazione possono delegare a votare una persona in loro rappresentanza.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta per via telematica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono presenti non meno della metà dei consiglieri tra cui il Presidente.
L’assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza con le stesse modalità previste per l’assemblea dei soci.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione in esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
- provvede all’organizzazione del Convegno annuale secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e alla nomina di apposite redazioni delle sue pubblicazioni periodiche, cartacee e informatiche;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- convoca l’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno;
- cura la gestione economica dell’associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti. Tali funzioni di tesoriere sono delegate ad un consigliere o a un socio scelto dal comitato direttivo, o eccezionalmente al Presidente
- predispone, sulla base del rapporto del tesoriere, il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- può nominare al proprio interno e/o con membri esterni al Consiglio, comitati con compiti specifici (ad esempio comunicazione, sito web, rapporti con i soci, elezioni, ecc.)
Il Consiglio si riunisce sempre entro i quaranta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria. Nel corso di ciascuna adunanza verranno stabiliti e messi a verbale ora, data, luogo dell’adunanza successiva. Convocazioni straordinarie possono seguire a discrezione del Presidente ed ove ne facciano richiesta tre consiglieri. L’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie viene determinato dal Presidente e comunicato ai consiglieri per iscritto e con congruo anticipo.
Art.11
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, dopo l’elezione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili i membri del Consiglio Direttivo nuovi o uscenti. Il Presidente uscente è sempre immediatamente rieleggibile per il successivo triennio. Verrà eletto il candidato che raccoglierà almeno la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati. Il mandato è di durata triennale, e si rinnova nella stessa assemblea in cui si rinnova per quell’anno il Consiglio Direttivo.
Il Presidente uscente, dopo almeno un mandato triennale, qualora non venga rieletto, o qualora rinunci alla carica, acquisisce la qualifica Past President, che gli dà diritto di partecipare ai lavori del Consiglio a titolo consultivo e di ricevere particolari incarichi da parte del Presidente o del CD.
Nel caso di rinuncia alla carica da parte del Presidente prima della scadenza naturale, la rappresentanza della AIPH passa al decano del CD, che provvederà a predisporre l’elezione di un nuovo Presidente. In ogni caso in cui per questa ragione o per ragioni analoghe si preveda una diminuzione dei membri del CD per un periodo superiore ad un anno, rispetto all’organico previsto dall’art. 8, si provvederà ad integrare il numero dei membri del CD in occasione della prima assemblea elettorale utile.
Art. 12
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell’associazione;
- rappresenta in giudizio l’associazione;
- stipula contratti, convenzioni e protocolli d’intesa e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’associazione
Art. 13 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dai rappresentanti delle Associazioni professionali, culturali e società scientifiche che hanno fatto parte del Comitato Costituente dell’Associazione.
Su deliberazione dell’Assemblea dei soci presa con una maggioranza dei ¾ dei votanti, potranno in futuro essere ammesse a far parte del C.S. con un proprio rappresentante altre Associazioni professionali, culturali e società scientifiche.
Il C.S. è un organo consultivo, la cui funzione è quella di fornire pareri e suggerimenti circa le attività e i programmi della Associazione in modo da evidenziare eventuali carenze o opportunità di approfondimento rispetto ai principi e ai campi di interesse che sono stati individuati come caratterizzanti e fondativi dalle Associazioni e Società Scientifiche che hanno partecipato al processo di costituzione dell’Associazione Italiana di Public History o che sono state ammesse in seguito. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Giunta Centrale di Studi Storici, o da un suo delegato. Il Presidente nomina un Segretario fra i suoi componenti.
Il C.S. senza obbligo, si può riunire su proposta del Presidente del comitato stesso o di un terzo dei suoi componenti.
Il C.S. riceve un mese prima dell’Assemblea dei Soci la relazione annuale del Consiglio direttivo della Associazione, e formula in proprio parere in merito, entro la settimana precedente alla data di effettuazione dell’Assemblea. Il C.S. non assume delibere, ma formula un parere che recepisce e sintetizza le osservazioni pervenute dai suoi componenti. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione, in forma di relazione scritta, di tale documento, che viene inviato al Consiglio Direttivo dell’Associazione e per suo tramite a tutti i soci, assieme agli altri materiali preparatori dell’Assemblea.
Art. 14
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione. Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano la sua funzione.
Art. 15
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n.231 del 8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrato e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;
- dall’introito delle quote sociali e di iscrizione;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo sociale;
- da redditi patrimoniali.
- dai proventi delle attività organizzate a pagamento dall’associazione.
Il patrimonio della Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 17
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 18
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Art. 19
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
Art. 20
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Norme Transitorie e Finali
L’associazione raccoglie l’eredità della precedente “Associazione Italiana di Public History” costituita il 21 giugno 2016. Si riportano qui di seguito le norme transitorie e finali dello Statuto del 21 giugno 2016, a titolo di memoria storica
- L’associazione viene costituita in data 21 giugno 2016 dotandosi di un comitato direttivo provvisorio di 9 membri che eseguirà tutte le operazioni necessarie per preparare la prima assemblea generale dei soci e definirà l’ammontare in prima applicazione delle quote associative.
- Il presente statuto sarà da modificare o ratificare nella prima assemblea generale dopo quella costituente di Ravenna del giugno 2017.
- Le candidature per l’elezione dei nove membri del Comitato Direttivo, corredate da un breve curriculum (300 parole) e da una dichiarazione programmatica (300 parole) dovranno pervenire all’indirizzo del segretariato della Giunta Storica Nazionale (segreteria@gcss.it) e per pubblicazione anticipata sul sito dell’Associazione a partire dal 7 maggio 2017, un mese prima dell’Assemblea generale dei Soci che si terrà a Ravenna il 7 giugno 2017.
- In prima applicazione, durante l’Assemblea costitutiva dell’Associazione vengono eletti tutti i nove membri del Consiglio Direttivo. In prima applicazione non è ammesso il voto telematico, ma è ammesso il voto per delega, con il limite di una delega al massimo per ogni votante presente. La delega deve essere firmata dal delegante e presentata dal delegato prima della votazione, al momento del ritiro delle schede elettorali. Il Presidente viene eletto con votazione successiva e separata fra i nove consiglieri eletti.
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Verrà eletto il candidato che raccoglierà almeno la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
- 2017 – A (Presidente) BC – DEF – GHI
- 2018 – A (Presidente) BC – DEF – GHI
- 2019 – A (Presidente) BC – DEF – LMN
- 2020 – A (Presidente) BC – LMN – OPQ
- 2021 – LMN – OPQ – R (Nuovo Presidente) ST
- Le associazioni professionali, culturali e società scientifiche che hanno contribuito alla costituzione della AIPH il 21 giugno 2016 presso la Giunta Centrale per gli Studi Storici a Roma sono le seguenti. In futuro altre associazioni potranno aggiungersi come agli articoli 7 e 13 dello Statuto:
- Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana
- Società italiana degli storici medievisti
- Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna
- Società italiana per lo studio della storia contemporanea
- Società italiana delle storiche
- Società degli archeologi medievisti italiani
- Associazione Italiana di Storia Orale
- Società Italiana di Storia del lavoro
- Associazione Italiana di Storia Urbana
- Società italiana per lo studio della fotografia
- Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura digitale
- Associazione nazionale archivistica italiana
- Associazione italiana biblioteche
- International Council of Museums – Italia
- Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia
- Master in Public History (Università MO-RE)
- Master in comunicazione della storia (Università BO)
- Museo M9 di Venezia
Il presidente dell’Associazione Il segretario dell’Assemblea
Enrica Salvatori Roberto Ibba